COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 22/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OFFAGNA avverso sanzioni merito gara Cerreto d’Esi – Offagna, del 4.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 22/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OFFAGNA avverso sanzioni merito gara Cerreto d’Esi – Offagna, del 4.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Giuliodoro Massimiliano, tesserato a favore dell’Associazione Polisportiva Offagna, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, in segno di protesta, si aggrappava alla divisa dell’arbitro, senza causare alcuna conseguenza, rivolgendo frase irriguardosa.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Associazione Polisportiva Offagna, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere una condotta ingiuriosa o irriguardosa, né alcuno specifico atto di violenza nei confronti del Direttore di gara, ma si sarebbe limitato a cercare di spiegargli l’accaduto, prendendolo per il gomito al solo fine di attirarne l’attenzione. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il calciatore Giuliodoro, espulso per doppia ammonizione, gli rivolse frasi offensive e gli tirò la maglia sfilandogliela dai pantaloncini, prima di allontanarsi dal terreno di gioco. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro e la Reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto. Le dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Giuliodoro, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Associazione Polisportiva Offagna, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Giuliodoro Massimiliano a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it