COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Serradica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 37 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Serradica, del 18.2.2006 - Campionato Provinciale Juniores, girone “B” - Com. Uff. n. 37 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Chiodi Alessandro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive “per aver colpito con un calcio alla nuca un giocatore avversario in terra. All’uscita dal terreno di gioco, indirizzava ripetuti sputi colpendo due giocatori della Società ospitata”. Lo stesso Giudicante infliggeva al sig. Cotichella Urbano, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, la sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2006, perché “allontanato per proteste nei confronti dell’Arbitro, prima di uscire indirizzava nei confronti dello stesso frasi offensive che reiterava anche fuori dal campo proferendo inoltre frasi minacciose nei confronti del Direttore di gara e della Federazione”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale ed invocando per i propri tesserati, in riforma degli impugnati provvedimenti, una congrua riduzione delle sanzioni loro inflitte, ritenute comunque eccessive e sproporzionate sia rispetto alla realtà dei fatti sia in confronto con la giurisprudenza formatasi rispetto ad episodi analoghi. Asseriva la reclamante che il proprio calciatore, nell’occasione, reagendo ad un fallo subito, colpì un avversario alle gambe e non alla nuca, come riportato nel referto arbitrale. Espulso per questo, lo stesso prese la via degli spogliatoi senza proferire alcuna protesta, sputò a terra in segno di stizza, ma ben lontano dai giocatori avversari. Quanto al comportamento ascritto al dirigente Cotichella, la reclamante negava ogni addebito a suo carico, ammettendo solamente che lo stesso, provocato dal comportamento dell’Arbitro, durante la seconda frazione di gioco, inveì a più riprese contro la direzione di gara, ma non contro la Federazione. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Chiodi per aver questi colpito un avversario con un calcio volontario e violento. Dopo la notifica del provvedimento lo stesso calciatore sputava all’avversario colpito ed ad un altro che gli si avvicinava. Nell’occasione il Cotichella entrò in campo per protestare nei confronti dell’Arbitro. Allontanato, lo stesso dirigente continuò ad insultarlo per il resto dell’incontro ed anche dopo la fine della gara. LA COMMISSIONE a) a) letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; b) b) ritenuta provata la responsabilità dei tesserati sanzionati in ordine ai fatti loro ascritti, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva; c) c) ritenuto che la condotta del Chiodi sia da qualificare oggettivamente e soggettivamente violenta, integrante la fattispecie di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. b), del Codice di giustizia sportiva e che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo ed in un unico contesto; d) d) ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione inflitta al ridetto calciatore, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; e) e) ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal Cotichella nei confronti del Direttore di gara e protrattasi per un considerevole lasso di tempo, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito nell’occasione dal tesserato. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio, così decide: a) a) lo accoglie per la parte inerente la sanzione della squalifica del calciatore Chiodi Alessandro, per l’effetto riducendola a quattro giornate di gara; b) b) lo respinge nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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