COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 37 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata - Aries Trodica, del 18.2.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 37 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pallotta Piero la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 “per comportamento minaccioso a fine gara nei confronti dell’Arbitro e lo colpiva allo stinco con un leggero colpo, senza procurare dolore“. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società G.S. Real Macerata, invocando per il proprio tesserato l’annullamento della squalifica, negando ogni addebito a suo carico. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara confermava ulteriormente il fatto addebitato al giocatore Pallotta, ribadendo di essere stato dallo stesso colpito con un calcio nel corridoio degli spogliatoi e di averlo riconosciuto, in particolare, dall’esame del documento di riconoscimento allegato alla lista di gara. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato che l’Arbitro, nelle foto apposte sui documenti di identità utilizzati nella gara in esame, mostratigli in forma anonima, ha espressamente escluso che il Pallotta sia stato l’autore del gesto di violenza subito;   ritenute pertanto fondate le censure della reclamante relative all’asserito errore di persona dell’Arbitro nell’identificazione del Pallotta;   ritenuto per quanto sopra di dover annullare la sanzione impugnata, investendo il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Macerata per i provvedimenti di competenza di cui all’art. 2, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, stante l’assenza di indicazioni da parte dell’odierna reclamante dell’effettivo responsabile del fatto. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Real Macerata, per l’effetto annullando la sanzione della squalifica comminata al calciatore Pallotta Piero. Ordina restituirsi la relativa tassa. Invia gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Macerata per quanto di competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it