COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara Jesina – Urbisalviense, dell’11.5.2005 – Play-off Campionato Regionale Eccellenza – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara Jesina – Urbisalviense, dell’11.5.2005 – Play-off Campionato Regionale Eccellenza - Com. Uff. n. 18 del 9.9.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale della gara in epigrafe, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 144 del 13 maggio 2005, comminava al calciatore Re Fabrizio, capitano della squadra dell’Urbisalviense, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2006 ovvero fino a quando la Società non avesse comunicato il nominativo del soggetto che al termine della gara emarginata colpì un Assistente Arbitrale nel sottopassaggio “con un calcio alla gamba provocandogli forte momentaneo dolore”. Con nota del 30 agosto 2005 a firma del Presidente, l’U.S. Urbisalviense comunicava al competente Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, il nominativo del responsabile, individuato, per sua stessa ammissione, nel dirigente Calvigioni Elio. Conseguentemente, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo revocava, con effetto immediato, la sanzione disciplinare comminata al capitano Re Fabrizio ed infliggeva al sig. Calvigioni Elio, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 del Codice di giustizia sportiva, fino al 31 dicembre 2006 “per aver, al termine della gara colpito con un calcio ad una gamba un Assistente del Direttore di gara procurandogli forte dolore.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Urbisalviense chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La Società, pur ammettendo l’antisportività del comportamento ascritto al proprio dirigente, sottolineava come lo stesso fosse del tutto involontario. Infatti al termine della gara, allorché le squadre facevano rientro negli spogliatoi, il Calvigioni, più volte spintonato dai calciatori della squadra avversaria, scalciando lateralmente nell’impeto di difendersi, colpì fortuitamente l’Assistente dell’Arbitro alla gamba. Ad ulteriore sostegno delle proprie richieste, la reclamante evidenziava lo stato di tensione emotiva del proprio tesserato per l’esito della gara, ritenuta di grande importanza in quanto decisiva per l’accesso alla finalissima dei play-off del Campionato di Eccellenza. Evidenziava altresì i buoni precedenti del Calvigioni nella sua lunga militanza di dirigente ed il ravvedimento per il gesto comunque involontario. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, precisando che il Calvigioni entrò in campo al solo scopo di sedare gli animi. Sentito a chiarimenti, l’Assistente Arbitrale riferiva di essere stato colpito, a fine gara, con un calcio alla coscia destra. Precisava che il colpo, certamente volontario, gli fu inferto da uno dei tre o quattro calciatori che lo seguivano nel sottopassaggio per l’accesso agli spogliatoi, escludendo con assoluta certezza che ivi, al momento del fatto, vi fossero anche dirigenti o altre persone. Questa Commissione pertanto, ritenutane la necessità ai fini istruttori, con l’ordinanza pubblicata il 6 ottobre 2005, sul Com. Uff. n. 29 del Comitato Regionale Marche, disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare l’identità dell’autore della violenza subita dall’Assistente Arbitrale nella gara de quo. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   sentita la Società reclamante;   esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dalla quale è emerso che, a fronte di un insuperabile stato di incertezza del quadro probatorio in merito all’identificazione del responsabile, l’atto di violenza subito dall’Assistente Arbitrale è stato certamente posto in essere da un giocatore della squadra dell’odierna reclamante, mentre risulta che “l’autoaccusa del Calvigioni va inquadrata solo nel tentativo estremo di liberare il capitano della sua squadra e chiudere il contenzioso”;   ritenuto pertanto di dover annullare la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Calvigioni, certamente non colpevole dei fatti di cui si è autoaccusato e per i quali è stato sanzionato. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Urbisalviense, per l’effetto annullando la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Calvigioni Elio. Dispone restituirsi la relativa tassa. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di sua competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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