COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 22/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso decisioni merito gara Polisportiva Forcese – Montefortino, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 35 del 1.2.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 22/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso decisioni merito gara Polisportiva Forcese – Montefortino, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 35 del 1.2.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevato che “al termine della gara, mentre l’Arbitro si avviava a riprendere l’auto si accorgeva che la stessa era stata pesantemente rigata nella parte posteriore sinistra”, imponeva alla Polisportiva Forcese l’obbligo “di risarcire i danni causati al Direttore di gara, danni che saranno quantificati e liquidati secondo le istruzioni impartite in proposito dalla F.I.G.C. – L.N.D.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Forcese chiedendone l’annullamento. Deduceva la reclamante che l’Arbitro, nell’occasione, presentatosi al campo in ritardo, non consegnò le chiavi della propria auto all’addetto, come da normale procedura, e quindi la stessa non fu parcheggiata nella zona usuale di posteggio sita davanti agli spogliatoi del campo. Inoltre, al termine dell’incontro, l’Arbitro lasciò l’impianto sportivo senza denunciare ad alcuno dei dirigenti presenti i presunti danni alla sua autovettura. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che quando arrivò con la propria autovettura all’impianto sportivo, non consegnò le chiavi della stessa ad alcuno né chiese il luogo ove parcheggiarla. Dichiarava altresì di non avere fatto presente ad alcuno il danno subito, ma di averlo denunciato ai Carabinieri. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame sia fondato e pertanto debba essere accolto in ragione delle motivazioni addotte. Le norme procedurali in materia impongono agli ufficiali di gara di chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso previa verifica dello stato dell’auto. Gli stessi dovranno altresì constatare con il medesimo responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine dell’incontro. Ove gli ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. Nel caso che ci occupa il Direttore di gara, per sua stessa ammissione, non ha osservato le richiamate norme procedurali in materia e pertanto non è possibile procedere ad alcun risarcimento dei danni alla sua autovettura. Ne deriva l’annullamento della delibera impugnata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Forcese annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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