COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 22/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. URBANIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa 95 – Urbania, del 19.2.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 118 del 22/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. URBANIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa 95 – Urbania, del 19.2.2006 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Galeotti Costantino, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007, “per essersi avvicinato a fine gara all’Arbitro, protestando per il recupero concesso. Nel mentre l’Arbitro tentava di tranquillizzare e calmare l’Allenatore, lo stesso colpiva con una manata alla testa il Direttore di gara procurando lieve momentaneo dolore. In tale frangente al’Allenatore rivolgeva all’Arbitro frase intimidatoria”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Urbania Calcio, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi.
Asseriva la reclamante che, a fine gara, l’Arbitro, appoggiandogli una mano dietro la testa e dandogli una leggera spinta, invitò il Galeotti, che protestava nei suoi confronti per il prematuro triplice fischio, ad entrare negli spogliatoi. Ad imitazione del gesto subito, il Galeotti lo ripeteva sull’Arbitro, appoggiandogli la mano sulla testa in segno di amichevole riscontro. Negava con ciò quindi di averlo colpito con forza con una manata alla testa, tanto da provocargli dolore, come viceversa contestatogli.
La medesima reclamante, unendosi alle scuse del proprio tecnico per l’equivoco certamente a base del referto arbitrale e della conseguente sanzione, determinato in ogni caso sempre dalla massima buona fede, concludeva chiedendo l’annullamento ovvero, in estremo subordine, l’applicazione al proprio tesserato della sanzione minima possibile, in considerazione dei motivi addotti nel gravame e per l’esiguità del fatto ascrittogli.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, anche l’audizione del tesserato sanzionato.
Alla richiesta audizione, la medesima Società ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo ulteriormente che nell’occasione si trattò certamente di un’errata interpretazione da parte dell’Arbitro del gesto del proprio tesserato, il quale comunque si limitò ad appoggiargli la mano sulla spalla, senza alcuna intenzione di colpirlo.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che il Galeotti, a fine gara, gli si avvicinò di corsa, urlandogli reiterate proteste. Mentre cercava di calmarlo, appoggiandogli amichevolmente la mano sulla spalla, questi lo raggiunse con un colpo a mano aperta alla testa. Rimproverato per il gesto, il Galeotti, per tutta risposta, lo minacciava di denuncia per avergli a sua volta messo le mani addosso. Il colpo, certamente intenzionale e portato per colpire, gli provocò dolore avvertito subito dopo negli spogliatoi.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
sentita la Società reclamante ed il Direttore di gara;
rigettate le ulteriori richieste istruttorie della reclamante in quanto ritenute superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dall’Arbitro nel rapporto di gara e nella sua audizione avanti questa Commissione, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta;
ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
ritenuta provata la responsabilità del Galeotti in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, al termine dell’incontro, dapprima smodatamente protestato e poi colpito con una manata alla testa il Direttore di gara;
ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;
ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Galeotti nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico).
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Urbania Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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