COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Grottese – Cascinare, del 27.2.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 105 del 1.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Grottese – Cascinare, del 27.2.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 105 del 1.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Grottese Calcio la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per aver durante la gara alcuni esagitati insultato e minacciato i giocatori avversari attingendoli con alcuni sputi”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese Calcio chiedendo l’annullamento dell’ammenda comminatale ovvero la riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Ammetteva la reclamante che durante l’incontro de quo alcuni esagitati insultarono pesantemente alcuni calciatori della squadra ospite, attingendoli anche con sputi. Si riteneva tuttavia non responsabile di tali comportamenti in quanto posti in essere da soggetti totalmente estranei alla medesima Società, i cui dirigenti peraltro si attivarono al fine di farli cessare. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. I fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, peraltro ammessi dalla stessa Società, risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese Calcio riduce ad € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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