COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO ASSOCIAZIONE CALCIO A CINQUE SAMBENEDETTESE avverso decisioni merito gara Sambenedettese – Montegranarese, del 3.3.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C “ – Com. Uff. n. 108 dell’8.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO ASSOCIAZIONE CALCIO A CINQUE SAMBENEDETTESE avverso decisioni merito gara Sambenedettese – Montegranarese, del 3.3.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C “ – Com. Uff. n. 108 dell’8.3.2006. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al sesto minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa generale accesasi in campo tra i calciatori delle due squadre, alla quale partecipavano anche alcune persone del pubblico, presumibilmente sostenitori locali. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre ed “anche e soprattutto in considerazione dell’invasione di campo posta in essere dai tifosi locali”, sfociata in gravi atti di violenza nei confronti dei tesserati della Società ospitata, infliggeva all’Associazione Calcio a Cinque Sambenedettese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6, l’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara. Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Lucidi Umberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver partecipato ad una rissa tra giocatori colpendo un avversario con calci e schiaffi, procurando dolore”. Avverso tali provvedimenti ha proposto reclamo l’Associazione Calcio a Cinque Sambenedettese contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. In particolare, la reclamante contestava l’attendibilità del rapporto arbitrale per l’impossibilità dell’Arbitro di vedere esattamente quanto accaduto nella difficile situazione ambientale venutasi a creare e da lui stesso descritta. A dire della Società un solo sostenitore entrò sul terreno di gioco per soccorrere il proprio figlio, aggredito da alcuni calciatori avversari, i quali peraltro malmenarono pure lui. La medesima reclamante descriveva l’aggressione subita dai propri calciatori ad opera degli avversari, dolendosi delle relative omissioni in sede di referto arbitrale. In particolare asseriva che il Lucidi fu colpito alle spalle con un forte pugno alla nuca, negando quindi ogni addebito a suo carico. Concludeva chiedendo l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate e l’aggiudicazione della gara a proprio favore ovvero la ripetizione della stessa. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro al sesto minuto del secondo tempo in seguito alla rissa accesasi tra la generalità dei tesserati in campo. Nell’occasione alcuni sostenitori della squadra locale entrarono sul terreno di gioco, ma solo uno di questi partecipò alla colluttazione. Confermava di avere visto chiaramente il Lucidi colpire con un calcio all’addome e schiaffi al volto un giocatore avversario. LA COMMISSIONE - - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - - rilavata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo, ed avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara, in quanto sanzione non impugnabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, 3° comma, lett. c), del Codice di giustizia sportiva; - - rilevato che dal referto arbitrale, che com’è noto costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al sesto minuto del secondo tempo, si accendeva in campo una rissa che coinvolgeva la generalità dei tesserati delle due squadre ed anche un sostenitore della squadra locale, i quali si cimentavano in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro; - - rilevato che, a norma degli artt. 2, 4° comma, e 9, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e dei propri sostenitori; - - rilevato, dalle risultanze istruttorie, che il comportamento contestato ai sostenitori della squadra locale risulta circoscritto e di modesto contenuto, mentre risulta confermato quello ascritto al calciatore Lucidi, la cui gravità della condotta posta in essere nei confronti di un avversario giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice; - - visti gli artt. 2, 9, 29, 41 e 42 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. sul reclamo come innanzi proposto dall’Associazione Calcio a Cinque Sambenedettese, così decide: - - lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara, per difetto di contraddittorio, e per la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, in quanto sanzione non impugnabile; - - lo accoglie relativamente alla sanzione dell’ammenda comminata alla Società, per l’effetto riducendola ad € 100,00 (cento/00); - - lo respinge nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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