COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.C. CLUENTINA CALCIO avverso decisioni merito gara Visso – Cluentina, del 4.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.C. CLUENTINA CALCIO avverso decisioni merito gara Visso – Cluentina, del 4.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006. Il 4 febbraio 2006 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria: Visso – Cluentina, gara che si concludeva con il risultato di 0 a 1. L’A.S.D. Visso inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto dell’indebita partecipazione al giuoco, per alcuni minuti, di un calciatore della squadra avversaria ammonito per la seconda volta al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo e non immediatamente espulso dall’Arbitro, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto l’errore tecnico, ammesso dall’Arbitro e consistito nella ritardata espulsione del calciatore, influente sulla regolarità della gara, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione dell’incontro. Avverso la predetta delibera l’A.C. Cluentina Calcio ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato acquisito in campo. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, secondo la reclamante, l’errore tecnico commesso e riconosciuto dall’Arbitro non influenzò il regolare svolgimento della gara né incise in alcun modo sul risultato finale della stessa. Il lasso di tempo trascorso tra la seconda ammonizione comminata al proprio giocatore e la sua effettiva espulsione, così breve da non aver permesso alle squadre alcuna azione degna di nota e nel quale lo stesso calciatore non partecipò mai attivamente al gioco, non era tale da inficiare la regolarità della gara. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato che il calciatore Principi Matteo dell’A.C. Cluentina Calcio, ammonito due volte e non espulso immediatamente, rimase sul terreno di gioco per circa cinque minuti, partecipando attivamente al gioco. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udito il Direttore di gara, ritiene il gravame infondato e quindi non meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dall’Arbitro nell’espletata istruttoria, che il calciatore Principi Matteo dell’A.C. Cluentina Calcio doveva essere espulso, per doppia ammonizione, al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo, mentre per errore arbitrale, pacificamente ammesso, è stato lasciato in campo per altri cinque minuti circa. Ciò premesso, la Commissione ritiene che l’errore dichiarato dall’Arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara, atteso che il calciatore Principi, nel lasso di tempo in cui è rimasto abusivamente in campo dopo la seconda ammonizione, ha preso effettiva parte al giuoco. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di dover respingere il proposto gravame, ritenendo corretta la decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Cluentina Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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