COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR avverso sanzioni merito gara San Biagio – Pinturetta Falcor, dell’11.3. 2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR avverso sanzioni merito gara San Biagio – Pinturetta Falcor, dell’11.3. 2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Zeneli Bardhyl, tesserato a favore dell’U.S. Pinturetta Falcor, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2006 “per essersi a fine gara avvicinato all’Arbitro con fare gravemente minaccioso, spintonandolo più volte al petto senza peraltro procurare dolore, venendo trattenuto ed allontanato con difficoltà da altri giocatori, in tale frangente rivolgeva al Direttore di gara frasi minacciose ed intimidatorie”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Pinturetta Falcor, invocando per il proprio tesserato una riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice. Ammetteva la reclamante le reiterate proteste del proprio calciatore nei confronti del Direttore di gara per una decisione tecnica non condivisa, ma negava che lo stesso lo avesse anche spintonato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, al termine dell’incontro, il calciatore Zeneli gli si avvicinò, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, per protestare, dandogli anche una spinta al petto con entrambe le mani. La spinta non fu violenta e non gli procurò dolore. Lo stesso giocatore venne poi fermato ed allontanato dai suoi compagni di squadra, mentre continuava a protestare con fare minaccioso. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal calciatore Zeneli, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata e minacciosa protesta, priva di effettivi intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Pinturetta Falcor riduce la sanzione della squalifica del calciatore Zeneli Bardhyl al 15 aprile 2006. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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