COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso decisioni merito gara Real Grottese – Forcese, del 4.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L“ – Com. Uff. n. 43 dell’8.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso decisioni merito gara Real Grottese – Forcese, del 4.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L“ – Com. Uff. n. 43 dell’8.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevato che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, infliggeva ad entrambe le Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 100,00. Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Matraxia Cristiano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive ed ai sigg. Cherri Vincenzo e Agasucci Andrea, nell’occasione, rispettivamente Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed Assistente di parte dell’Arbitro, l’inibizione fino al 30 aprile 2006. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Forcese, contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Secondo la reclamante la reale responsabilità dell’occorso sarebbe ascrivibile all’esclusiva condotta di un tesserato della Real Grottese, il quale, dopo aver subito un normale fallo di gioco, per il quale l’autore non fu neanche ammonito dall’Arbitro, ebbe una reazione, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, coinvolgendo con ciò molti giocatori di entrambe le squadre, i quali tuttavia cercavano di placare gli animi e mai vennero alle mani. All’interno del campo di giuoco, al di là dei pochi minuti di agitazione, mai si perse la tranquillità e la lucidità, infatti dirigenti e giocatori di entrambe le squadre insistettero con l’Arbitro per riprendere la gara. La medesima Società concludeva chiedendo, in riforma degli impugnati provvedimenti, l’aggiudicazione della gara a proprio favore, in estremo subordine, la ripetizione della stessa e l’annullamento ovvero almeno una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati deducendone l’assoluta estraneità ai fatti loro ascritti. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, deducendo che, nell’occasione, ci fu una colluttazione fra due giocatori avversari e non una rissa, come erroneamente refertato dall’Arbitro; il calciatore Matraxia si limitò a difendersi dall’aggressione di un avversario, subendone la reazione per un precedente fallo di gioco. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una rissa che neanche l’intervento della Forza Pubblica presente al campo riuscì a sedare e di avere per questo quindi sospeso definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • udito il Direttore di gara e la Società reclamante; • • rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori; • • rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, n. 4, del C.g.s., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; • • rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al 33° minuto del secondo tempo, si accendeva in campo una rissa che coinvolgeva la generalità dei calciatori ed alcuni dirigenti, i quali si cimentavano in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara; • • ritenuto che i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, oltre a costituire un rischio per la loro incolumità, hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; • • rilevato che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.g.s., le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e che, a norma dell’art. 12, 2° comma, del C.g.s., la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti risulti di entrambe, a nulla rilevando l’accertamento circa il soggetto che abbia ad essi dato origine, una volta accertata la verificazione della rissa in campo; • • ritenuto che la gravità delle condotte poste in essere dai tesserati sanzionati, giustifica appieno la misura delle pene loro inflitte dal primo Giudice, le cui decisioni pertanto non possono essere riformate. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dalla Polisportiva Forcese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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