COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara A.S. Ostrense – A.S. Picchio, del 10.3.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara A.S. Ostrense – A.S. Picchio, del 10.3.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S. Ostrense Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 450,00 “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico durante la gara nei confronti dei giocatori della squadra avversaria e degli Arbitri. Per aver alcuni facinorosi attinto con sputi i componenti la panchina avversaria. Per aver inoltre alcuni propri sostenitori durante la gara lanciato in campo alcuni oggetti tra cui un'asta di una bandiera che colpiva alla mano un Arbitro senza peraltro procurare conseguenze. Detta situazione di grave tensione veniva a terminare grazie all'arrivo di una pattuglia di Carabinieri chiamata dai dirigenti locali su invito degli Arbitri”. Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Bolletta Manuele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché ”espulso per somma di ammonizioni dopo la notifica del provvedimento disciplinare insultava e minacciava l’Arbitro reiterando in tale atteggiamento a fine gara”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Ostrense Calcio a 5, chiedendo, in riforma degli impugnati provvedimenti, una riduzione delle sanzioni ritenute eccessive in rapporto all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti in campo nella gara in esame. Negava ogni addebito a carico dei propri sostenitori, ammettendo solamente che alcuni di questi protestarono nei confronti di un giocatore locale, per un brutto fallo da questi commesso ai danni di un avversario. Se un Arbitro fu colpito ad una mano con l’asta di una bandiera, certamente ciò avvenne mentre la stessa veniva sventolata, in modo del tutto accidentale e senza intenzione alcuna di far male. Deduceva altresì la reclamante che il Bolletta, alla notifica del provvedimento di espulsione, ebbe un gesto di stizza del tutto comprensibile, ritenendosi con ciò danneggiato e beffato per avere subito per tutto l’incontro falli non rilevati dagli Ufficiali di gara. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata all’odierna reclamante, tenuto conto del comportamento collaborativo dei dirigenti e della categoria di appartenenza della medesima Società. Quanto al Bolletta, la Commissione ritiene che la condotta da questi tenuta, dopo l’espulsione, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concrete minacce nei confronti dell’Arbitro, derivandone che, tenuto conto anche dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Ostrense Calcio a 5, riduce ad € 300,00 (trecento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società e a due gare la squalifica inflitta al calciatore Bolletta Manuele. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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