COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 31/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA AVIS SASSOCORVARO avverso sanzioni merito gara Avis Sassocorvaro – Cuccurano, del 12.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 31/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA AVIS SASSOCORVARO avverso sanzioni merito gara Avis Sassocorvaro – Cuccurano, del 12.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla Polisportiva Avis Sassocorvaro la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara e dell’ammenda di € 600,00 “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell'Arbitro durante la gara. Per aver permesso, al termine dell'incontro, ad estranei di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi tenendo un comportamento gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara ed impedendo allo stesso di poter far rientro nel proprio spogliatoio, costringendolo a rimanere nel terreno di gioco, unitamente ai giocatori dell'altra società, per circa 10 minuti. In tale frangente, nel mentre l'Arbitro si trovava nei pressi della rete di recinzione, un esagitato tentava di colpirlo con un ombrello alla testa, colpo che l'Arbitro riusciva ad evitare all'ultimo istante. Successivamente, nel mentre il Direttore di gara, accompagnato dal Dirigente addetto all'arbitro e da un componente della Croce Rossa, tentava di raggiungere il proprio spogliatoio, veniva colpito da tergo con un violento calcio da uno sconosciuto, che gli procurava dolore ed una escoriazione alla pelle”. Lo stesso Giudicante sanzionava il sig. Montanari Adriano, tesserato per la reclamante, fino al 31 dicembre 2007 perché “espulso per insulti rivolti ai componenti la panchina avversaria, a fine gara, si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro, scagliandosi con veemenza contro lo stesso, tentando di colpirlo diverse volte con pugni non riuscendo nel suo intento solo per la prontezza dell'Arbitro nello schivare i colpi indietreggiando. In tale frangente riusciva peraltro a spintonare il Direttore di gara al petto, costringendolo a rifugiarsi tra i giocatori della squadra ospitata che riuscivano a proteggerlo facendogli da scudo. Durante il tentativo di aggressione posto in essere dal Montanari, lo stesso veniva trattenuto a forza dai propri giocatori, che così riuscivano ad impedire il violento contatto fisico. Il Montanari in tale frangente rivolgeva al Direttore di gara gravi e reiterate frasi offensive, minacciose ed intimidatorie. Tale comportamento posto in essere dall'Allenatore risulta ancor più grave, stante l'impossibilità dell'Arbitro a poter far rientro a fine gara nel proprio spogliatoio per la presenza di fronte allo stesso di numerosi esagitati che ne impedivano fisicamente l'accesso. Minacciava ed insultava l'Arbitro, anche dall'esterno dello spogliatoio dove il Direttore di gara era riuscito ad entrare”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Avis Sassocorvaro, deducendo il complessivo contesto agonistico particolarmente sentito della gara in esame e chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. Secondo la reclamante nessun sostenitore entrò nel recinto di giuoco e quindi sarebbe inverosimile che pochi dirigenti abbiano potuto veramente ostacolare il rientro negli spogliatoi dei giocatori della squadra avversaria e dell’Arbitro. Alla richiesta audizione la reclamante negava che il proprio dirigente Montanari tentò di colpire l’Arbitro, essendosi viceversa limitato a protestare nei suoi confronti per l’eccessivo tempo di recupero concesso, nel quale peraltro la squadra ospite aveva realizzato la rete del pareggio. Negava ogni addebito in ordine al comportamento ascritto ai propri sostenitori. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i gravi fatti ascritti al Montanari, ai dirigenti ed ai sostenitori dell’odierna reclamante. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   uditi l’Arbitro e la Reclamante;   rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara, non impugnabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, 3° comma, lett. c), del Codice di giustizia sportiva;   ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;   ritenuta provata la responsabilità del Montanari e dei dirigenti e sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro ascritti;   ritenuto che la gravità dei fatti in esame giustifica appieno la misura della sanzione inflitta alla Società dal primo Giudice, la cui decisione in merito pertanto non può essere riformata, mentre si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione comminata al Montanari, pur a fronte del permanere della sua responsabilità per come accertata, sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Avis Sassocorvaro, così decide: • • lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara, in quanto non impugnabile; • • lo accoglie per la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Montanari Adriano, per l’effetto riducendola al 15 marzo 2007; • • lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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