COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.P. ANKON DORICA POSATORA avverso decisioni merito gara Passatempo – Ankon Dorica Posatora, dell’11.2.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 39 dell’8.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.P. ANKON DORICA POSATORA avverso decisioni merito gara Passatempo – Ankon Dorica Posatora, dell’11.2.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 39 dell’8.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. L’11 settembre 2006 veniva disputata la gara del Campionato Provinciale Juniores: Passatempo – Ankon Dorica Posatora, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 0. L’A.P. Ankon Dorica Posatora inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona e, sull’assunto dell’errore tecnico in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, il quale, dopo avere allontanato l’Assistente di parte della squadra ospite, avrebbe deciso di proseguire l’incontro senza un assistente di parte, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico, respingeva il reclamo disponendo altresì a carico dell’A.P. Ankon Dorica Posatora la sanzione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 0 a 3, per essersi il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra rifiutato di sostituire il suo assistente di parte allontanato. Avverso la predetta delibera l’A.P. Ankon Dorica Posatora ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripetizione della gara. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, la reclamante ha sostenuto che l’Arbitro, dopo avere allontanato il proprio Assistente di parte, rivolgendosi al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, gli comunicò che avrebbe fatto da solo, continuando nella direzione dell’incontro senza un assistente di parte. Al termine dell’incontro, lo stesso Direttore di gara, rilasciava alla Società interessata una dichiarazione nella quale ribadiva quanto comunicato in campo. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere deciso di proseguire nella direzione dell’incontro senza un assistente di parte ritenendo ciò consentito. Precisava che fu una sua decisione e di non avere chiesto a nessuno di sostituire l’assistente allontanato. Confermava infine di avere riportato nella dichiarazione rilasciata a fine gara all’Ankon Dorica i fatti come accaduti. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, uditi la Reclamante ed il Direttore di gara, lo ritiene fondato e quindi meritevole di accoglimento. In esito all’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni, deve aversi per accertato che l’Arbitro, dopo avere allontanato l’Assistente di parte dell’odierna reclamante, non ne disponeva, come dovuto, la sostituzione, decidendo viceversa di proseguire nella direzione dell’incontro senza un assistente di parte. Ciò premesso, la Commissione ritiene che l’errore sopra descritto e dichiarato spontaneamente dall’Arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.P. Ankon Dorica Posatora, annulla l’impugnata delibera, disponendo altresì la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato al competente Comitato Provinciale di Ancona. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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