COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Collemarino – Nuova Folgore, del 18.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 118 del 22.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Collemarino – Nuova Folgore, del 18.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 118 del 22.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Collemarino 98 la sanzione dell’ammenda di € 350,00 “per aver permesso a fine gara ad uno sconosciuto di entrare nel terreno di gioco per avvicinarsi all’Arbitro insultandolo ed attingendolo con uno sputo al volto”. Lo stesso Giudicante comminava al massaggiatore Carrassi Michele, tesserato per la Polisportiva Collemarino 98, la sanzione della squalifica fino al 18 aprile 2006. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino 98, deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara in merito alla sanzione comminata al proprio massaggiatore e chiedendo una riduzione dell’ammenda, ritenuta eccessiva. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, negando decisamente ogni addebito in merito ai fatti ascritti al Carrassi e rilevando l’eccessività della sanzione pecuniaria in riferimento ai fatti contestati. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udita la Società reclamante;   rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica inflitta al massaggiatore Carrassi, in quanto inferiore al minimo e pertanto non impugnabile ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;   rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello delle società avversarie;   ritenuta provata la responsabilità della Società sanzionata in ordine ai fatti ascritti al proprio sostenitore, alla luce degli atti ufficiali di gara, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del citato C.G.S.;   ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione pecuniaria comminata dal primo Giudice, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura ed alla gravità degli addebiti e della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98, così decide: • • lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al massaggiatore Carrassi Michele in quanto non impugnabile; • • lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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