COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA MONTEGRANARESE avverso decisioni merito gara Virus Sambenedettese – Montegranarese, del 3.3.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA MONTEGRANARESE avverso decisioni merito gara Virus Sambenedettese – Montegranarese, del 3.3.2006 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. Con nota del 15 marzo 2006 la Polisportiva Montegranarese richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti questa Commissione avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del calciatore Orlandi Marco, con delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 108 dell’8 marzo 2006. A seguito di ricezione di copia degli atti, la Polisportiva Montegranarese non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui all’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva. LA COMMISSIONE visto l’art. 29, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Montegranarese ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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