COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FIUMINATA avverso decisioni merito gara non disputata S.S. Isolina San Ginesio – Polisportiva Fiuminata, dell’11.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FIUMINATA avverso decisioni merito gara non disputata S.S. Isolina San Ginesio – Polisportiva Fiuminata, dell’11.2.2006 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame degli atti ufficiali e provvedendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Fiuminata, con il quale la stessa chiedeva l’assegnazione della vittoria della gara in esame non disputata per inagibilità dei locali adibiti a spogliatoio, ritenuta la sussistenza di un impedimento derivante da una effettiva causa di forza maggiore, lo respingeva disponendo il recupero dell’incontro, dandone mandato al competente Comitato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Fiuminata, riproponendo in questa sede sostanzialmente le argomentazioni già dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta della punizione sportiva della perdita della gara in esame per la S.S. Isolina San Ginesio e conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore. La Società ospitante, il giorno prima della gara, comunicò al Comitato Regionale la rottura a causa del gelo, della pompa dell’impianto di riscaldamento e dell’acqua calda. Non essendo riuscito l’accordo, sollecitato dallo stesso Comitato, per lo spostamento della gara, le Società venivano invitate a disputare l’incontro nel giorno stabilito nel calendario, rimettendo alla discrezionalità dell’arbitro ogni decisione relativa allo svolgimento della gara. Il giorno dell’incontro, presenti al campo entrambe le squadre, veniva loro negato l’accesso agli spogliatoi, sulla base di un provvedimento del Sindaco di San Ginesio che riferiva di una presunta rottura dell’impianto idraulico a causa della quale gli spogliatoi si trovavano privi di acqua calda, di riscaldamento e completamente allagati. La responsabilità per la mancata disputa dell’incontro, secondo la reclamante, sarebbe interamente ascrivibile alla Società ospitante. La stessa infatti non avrebbe fornito la dovuta prova dell’eccezionalità, inevitabilità, imprevedibilità e non prevenibilità dell’evento che impedì il regolare svolgimento della gara. Viceversa, vi sarebbe, sempre a dire della reclamante, la prova oggettiva dell’assenza di adeguata manutenzione dell’impianto per il fatto che, avendo il gelo cagionato la rottura della pompa di alimentazione, non furono evidentemente adottate quelle misure minime volte ad evitare le conseguenze negative del prevedibile freddo invernale. Nessuna prova poi avrebbe fornito la Società ospitante in merito all’effettiva impossibilità di sostituire la pompa di alimentazione nelle ventisette ore successive alla scoperta del guasto e precedenti la gara. La S.S. Isolina San Ginesio, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, con le quali chiedeva, anche avanti questa Commissione, declaratoria di inammissibilità del reclamo per avere la Polisportiva Fiuminata omesso di preannunciarlo e, nel merito, il suo rigetto perchè infondato. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, contestando altresì quanto asserito dalla Società resistente nelle sopra trascritte controdeduzioni. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara confermava quanto refertato, precisando di avere ricevuto, appena arrivato al campo, il provvediemnto del Sindaco che attestava l’inagibilità degli spogliatoi. Di avere deciso di non iniziare la gara per l’incolumità delle persone partecipanti all’incontro stesso, stante l’impossibilità di usufruire di altri locali da utilizzare come spogliatoi e docce. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito l’Arbitro, la Società reclamante e la Società resistente;   ritenuto il reclamo, inoltrato nel termine prescritto ed inviato alla controparte, ammissibile in quanto lo stesso non doveva essere preceduto da preannuncio alcuno, rigettando con ciò l’eccezione di rito della Società resistente, in quanto l’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva non impone obbligo alcuno in fatto di preannuncio dei reclami, dovendosi infatti intendere il silenzio della norma come previsione esplicita della sua non necessità, diversamente da quanto disposto nel 1° comma per i reclami riguardanti la regolarità di svolgimento della gara;   ritenuto, nel merito, che il mancato utilizzo dell’impianto sportivo non può essere addebitato alla S.S. Isolina San Ginesio, in quanto dovuto al provvedimento di inagibilità dei locali adibiti a spogliatoio dello stadio Comunale “Mario Corridoni”, adottato dal Sindaco del Comune di San Ginesio, in data 11 febbraio 2006, giorno della gara, e conseguente decisione dell’Arbitro di non dare inizio all’incontro;   ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e la cui motivazione è condivisibile e deve intendersi, qui, integralmente riportata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Fiuminata ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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