COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. CLUB SERRADICA avverso sanzioni merito gara Aurora – Serradica, del 18.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 119 del 24.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. CLUB SERRADICA avverso sanzioni merito gara Aurora – Serradica, del 18.3.2006 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 119 del 24.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tesserato Scotini Massimiliano, giocatore ed allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007, perché “a seguito di una decisione tecnica assunta dall'Arbitro, si avvicinava allo stesso, protestando vivacemente ed abbassando in maniera violenta il braccio che indicava la direzione del calcio di punizione. Dopo tale episodio il Direttore di gara provvedeva ad espellere il giocatore che avvicinatosi nuovamente all'Arbitro lo colpiva con un forte calcio ad uno stinco, insultandolo reiteratamente. L'Arbitro decideva comunque di portare a termine la gara, nonostante il dolore. Al termine dell'incontro il Direttore di gara poteva appurare che il calcio sferratogli gli aveva procurato un’abrasione sanguinante che lo costringeva a far ricorso alle cure della locale guardia medica per le opportune medicazioni”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Club Serradica, invocando per il proprio tesserato una sensibile riduzione della sanzione inflittagli in prime cure, ritenuta esagerata rispetto all’accaduto. A dire della reclamante, il proprio tesserato, avvicinatosi all’Arbitro per richiedergli un provvedimento disciplinare contro un giocatore avversario, accidentalmente gli pestò un piede; di ciò si scusava prontamente, ma il Direttore di gara lo allontanava spintonandolo e solo a questo punto Scotini lo afferrò per un braccio abbassandoglielo, venendo poi per questo espulso dal campo. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato che Scotini, espulso per avergli abbassato il braccio con il quale stava dando indicazioni in merito ad un fallo in precedenza rilevato, lo insultò e lo colpì, con gesto intenzionale e volontario, dandogli un forte pestone allo stinco. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito l’Arbitro;   ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;   ritenuta provata la responsabilità dello Scotini in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso dapprima smodatamente protestato, insultato e poi colpito con un pestone allo stinco il Direttore di gara;   ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;   ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal tesserato Scotini nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico). P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Club Serradica ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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