COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. MAROTTA avverso sanzioni merito gara Marotta – Albacina, del 26.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 122 del 29.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. MAROTTA avverso sanzioni merito gara Marotta – Albacina, del 26.3.2006 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 122 del 29.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pierfederici Loris, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2006 perchè “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, spintonava l’Arbitro, senza causare alcuna conseguenza, rivolgendo allo stesso frasi ingiuriose ed offensive. Prima di uscire dal terreno di gioco offendeva il pubblico ospite”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Marotta, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in rapporto alla tenuità dei fatti da questi posti in essere. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il calciatore Pierfederici si portò verso di lui per protestare e, insultandolo, lo spinse per due volte con le mani al petto, facendolo indietreggiare. Ha precisato che si trattò di gesti di smodata protesta, senza contenuti di violenza. Lo stesso calciatore, allorché transitava avanti le tribune ove erano posizionati i sostenitori della squadra ospite, si arrampicava sulla rete di recinzione, rispondendo agli insulti di questi. A fine gara il ridetto calciatore, sinceramente pentito, si scusava con l’Arbitro per l’accaduto. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro ed ascoltata la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Alla luce delle risultanze istruttorie, la condotta ascritta al Pierfederici in campo e nei confronti dell’Arbitro è stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti e contenuti di violenza, mentre è stato confermato il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del pubblico della squadra ospite. Ne deriva che, tenuto conto del positivo comportamento del calciatore a fine gara, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Marotta, riduce a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Pierfederici Loris. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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