COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. PIANE DI MORRO avverso decisioni merito gara Roccafluvione – Piane di Morro, dell’11.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N “ – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. PIANE DI MORRO avverso decisioni merito gara Roccafluvione – Piane di Morro, dell’11.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N “ – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva, tra l’altro, all’A.S. Piane di Morro la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di: Roccafluvione 3, Piane di Morro 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 55,00, quale prima rinuncia, per il diniego della reclamante a riprendere il gioco nonostante l’intendimento dell’Arbitro in tal senso, dopo la temporanea sospensione della gara per una colluttazione tra alcuni calciatori delle due squadre e soprattutto per consentire il necessario soccorso ad un giocatore della squadra ospitata seriamente e gravemente infortunato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Piane di Morro deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con la conseguente statuizione della ripetizione della gara. Asseriva la reclamante che a seguito di un violento calcio all’addome da parte di un avversario, il proprio calciatore Vannicola rimaneva a terra senza dare segni di vita, in stato di incoscienza. Lo stesso veniva prontamente soccorso e trasportato all’Ospedale in ambulanza, tra lo sconforto generale. Quando poi il Direttore di gara ordinò la ripresa del giuoco, i propri giocatori, letteralmente sconvolti, non furono nella condizione di farlo in modo tranquillo e sereno per la preoccupazione per quanto occorso al loro compagno. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, evidenziando la gravità dei fatti riguardanti il proprio calciatore Vannicola e le rilevanti conseguenze da questi riportate dall’atto di violenza subito. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che al trentunesimo minuto del secondo tempo, un giocatore della Società ospitata, colpito da un avversario, subiva un grave infortunio, a causa del quale l’incontro veniva sospeso per circa trenta minuti, onde consentirne il necessario soccorso. Dopo che i sanitari avevano completato il loro intervento, il Direttore di gara, verificate e ritenute sussistenti le condizioni obiettive per la normale ripresa dell’incontro, convocava i capitani delle due squadre ordinando loro di riprendere la gara. Il capitano dell’A.S. Piane di Morro manifestava all’Arbitro la volontà della propria squadra di non riprendere l’incontro per la preoccupazione per le condizioni di salute del compagno infortunato. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • rilevato che dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, risulta che la squadra dell’A.S. Piane di Morro ha rinunciato, sia pur a causa di un episodio particolarmente drammatico, a proseguire la disputa dell’incontro in esame; • • rilevato che l’art. 53 delle N.O.I.F., punto 2, impone in tali casi la perdita della gara per 3 a 0, un punto di penalizzazione in classifica; ed il punto 3 delle “Disposizioni generali” pubblicate sul Com. Uff. n. 1 dal Comitato Regionale Marche, in data 7 luglio 2005 prevede, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F., l’ammenda di € 55,00 quale prima rinuncia; • • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S. Piane di Morro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it