COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 44 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 44 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Il gravame risulta infatti inviato il 7 aprile 2006, quindi oltre i dieci giorni successivi al 22 marzo 2006, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Real Macerata per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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