COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE: A.S.D. RIO SALSO, A.S.D. VIGOR POLLENZA E VIS PESARO 1898 S.r.l., per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale“Juniores”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE: A.S.D. RIO SALSO, A.S.D. VIGOR POLLENZA E VIS PESARO 1898 S.r.l., per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale“Juniores”. Con nota del 28 febbraio 2006 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” nella stagione sportiva in corso. Con nota del 10 marzo 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. Le società A.S.D. Vigor Pollenza e A.S.D. Rio Salso facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute le Società deferite A.S.D. Vigor Pollenza e A.S.D. Rio Salso. L’A.S.D. Vigor Pollenza, come anticipato con nota inviata al Comitato all’inizio della stagione sportiva in corso, manifestava le proprie difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa della mancanza di atleti e dichiarava di svolgere tutta l’attività del settore giovanile, dai “primi calci” agli “allievi”, in collaborazione con la società Pollenza Calcio, partecipando con la stessa altresì al Campionato Provinciale di terza Categoria. L’A.S.D. Rio Salso, rilevate le ridotte capacità demografiche del Paese che ne impediscono un settore giovanile proprio, ha asserito, come già comunicato al Comitato Regionale ad inizio stagione sportiva, di avere stipulato un accordo di collaborazione con la vicina Scuola Calcio Azzurra Colbordolo, tra le più organizzate a livello giovanile, che prevede il trasporto dei ragazzi e l’utilizzazione dei propri impianti sportivi. LA COMMISSIONE - - letti gli atti del procedimento; - - visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2005 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; - - ritenuta sussistente la violazione ascritta alla Vis Pesaro 1898 S.r.l.; - - ritenuta la fondatezza delle argomentazioni addotte dalle società A.S.D. Rio Salso e A.S.D. Vigor Pollenza, la cui responsabilità pertanto deve essere attenuata. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società: - - Vis Pesaro 1898 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 4.100,00 (quattromilacento/00); - - A.S.D. Vigor Pollenza e A.S.D. Rio Salso la sanzione dell’ammenda di € 2.050,00 (duemilacinquanta/00) ciascuna. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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