COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA: U.S. CANTIANESE, POLISPORTIVA AUDAX MONTEFELCINO, F.C. ATLETICO PICENO, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA:
U.S. CANTIANESE, POLISPORTIVA AUDAX MONTEFELCINO, F.C. ATLETICO PICENO,
per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.
Con nota del 28 febbraio 2006 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria per la stagione sportiva in corso.
Con nota del 15 marzo 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni.
L’U.S. Cantianese ha fatto ritualmente pervenire a questa Commissione propria memoria difensiva.
All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute le società U.S. Cantianese e la Polisportiva Audax Montefelcino.
L’U.S. Cantianese ha asserito di svolgere l’attività del proprio settore giovanile in compartecipazione con l’A.S. Cagliese Calcio, parte della cui attività viene svolta nei propri impianti.
La Polisportiva Audax Montefelcino, anche con nota inviata al Comitato all’inizio della stagione sportiva in corso, dichiarava di fare parte integrante, per l’attività del settore giovanile, con propri ragazzi, personale, istruttori e strutture dell’U.S. Fossombrone, disputando i campionati “giovanissimi” ed “allievi”, partecipando altresì in proprio al campionato “pulcini”.
LA COMMISSIONE
- - letti gli atti del procedimento;
- - visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2005 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva;
- - ritenuta sussistente la violazione ascritta alla società deferita F.C. Atletico Piceno;
- - ritenuto che le società U.S. Cantianese e Polisportiva Audax Montefelcino hanno parzialmente assolto all’obbligo imposto, attraverso forme collaborative con Società sportive limitrofe.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società:
- - F.C. Atletico Piceno la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- - U.S. Cantianese e Polisportiva Audax Montefelcino la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.
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