COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1: A.S. OSTRENSE, A.S.D. NETTUNO SPORT MAROTTA C 5, A.S. PICCHIO CALCIO A 5, U.S. ACLI, A.S.D. PAGNONI CALCIO A 5, A.S. EAGLES PAGLIARE, A.S.D. CIVITANOVA F.C., A.S.D. FUTSAL MACERATA, A.S. CALCIO A 5 CORINALDO, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE - SERIE C1: A.S. OSTRENSE, A.S.D. NETTUNO SPORT MAROTTA C 5, A.S. PICCHIO CALCIO A 5, U.S. ACLI, A.S.D. PAGNONI CALCIO A 5, A.S. EAGLES PAGLIARE, A.S.D. CIVITANOVA F.C., A.S.D. FUTSAL MACERATA, A.S. CALCIO A 5 CORINALDO, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria. Con nota del 28 febbraio 2006 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 nella stagione sportiva in corso. Con nota del 10 marzo 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura dello stesso Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. Le società A.S. Calcio a 5 Corinaldo, A.S. Eagles Pagliare, U.S. Acli e A.S. Ostrense facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute la società A.S. Ostrense, A.S. Eagles Pagliare, U.S. Acli, A.S.D. Pagnoni Calcio a 5, A.S. Picchio Calcio a 5, A.S.D. Nettuno Sport Marotta c 5 e A.S.D. Civitanova F.C.. L’A.S. Calcio a 5 Corinaldo ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti evidenziando l’obiettiva difficoltà di partecipare all’attività giovanile, sia per l’inaspettata promozione nella categoria superiore ottenuta nella passata stagione sportiva, sia perchè i ragazzi locali, in numero peraltro limitato, sono già stati assorbiti da altre realtà sportive da più anni radicati sul territorio. L’A.S. Ostrense ha lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa dell’impreparazione dei propri dirigenti ad affrontare i molti problemi derivanti dal passaggio di categoria, sia per la carenza di strutture, sia per la difficoltà di reclutare i ragazzi. L’A.S. Eagles Pagliare, ricordando il proprio contributo alla storia ed il proprio impegno per la crescita del movimento del Calcio a Cinque nella Regione Marche, ha evidenziato le obiettive difficoltà nell’organizzare l’attività giovanile obbligatoria per il prevalente interesse dei ragazzi locali al calcio praticato da molte società limitrofe, anche professionistiche. L’A.S. Pagnoni Calcio a 5 ha evidenziato l’obiettiva difficoltà di reclutamento dei ragazzi, attratti dal calcio. Le società A.S. Civitanova F.C., A.S.D. Nettuno Sport Marotta C 5, A.S. Picchio Calcio a 5 hanno evidenziato proprie difficoltà organizzative societarie, nonchè la carenza di impianti disponibili. L’U.S. Acli, rammentando di avere in passato allestito una formazione Juniores, ha lamentato le attuali grandi difficoltà societarie e l’impossibilità di reperire giovani da avviare alla pratica del calcio a cinque, asserendo tuttavia di partecipare nella stagione sportiva in corso, con una propria squadra, al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque di serie “D”. LA COMMISSIONE - - letti gli atti del procedimento; - - visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2005 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; - - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite A.S.D. Futsal Macerata, A.S.D. Pagnoni Calcio a 5, A.S.D. Civitanova F.C. ed U.S. Acli; - - ritenute le attenuanti in merito all’obbligo imposto relativamente alle società A.S. Calcio a 5 Corinaldo, A.S. Eagles Pagliare, A.S. Picchio Calcio a 5, A.S.D. Nettuno Sport Marotta C5, A.S. Ostrense, iscritte al Campionato di categoria superiore nella stagione sportiva in corso. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società: - - A.S.D. Futsal Macerata, A.S.D. Pagnoni Calcio a 5, A.S.D. Civitanova F.C. ed U.S. Acli la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna; - - - - A.S. Calcio a 5 Corinaldo, A.S. Ostrense, A.S. Eagles Pagliare, A.S.D. Nettuno Sport Marotta C5 ed A.S. Picchio Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it