COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso sanzioni merito gara Mercatellese – Olimpia Macerata Feltria, del 12.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso sanzioni merito gara Mercatellese – Olimpia Macerata Feltria, del 12.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Mercatellese la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per intemperanze del pubblico presente che costringevano l’Arbitro a sospendere l’incontro per circa dieci minuti, fino all’arrivo delle Forze dell’Ordine che riportavano la calma.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Mercatellese chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione, in misura ritenuta di giustizia, dell’ammenda comminatale.
Asseriva la reclamante che l’Arbitro, all’ottavo minuto del primo tempo, sospese l’incontro per circa dieci minuti a causa di un incidente sugli spalti occorso al padre di un proprio calciatore in campo. L’episodio attirò particolare attenzione perché questi cadde lungo un dirupo perdendo momentaneamente i sensi.
A dire della reclamante quindi non si verificò nessuno scontro fra le opposte tifoserie, avendo peraltro la medesima Società predisposto adeguate misure d’ordine e di protezione, compresa la presenza della Forza Pubblica.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato di avere temporaneamente sospeso la gara in conseguenza del fatto che un genitore di un calciatore si era accasciato a terra nei pressi della rete di recinzione, proprio dove doveva essere ripreso il gioco. Lo stesso era caduto dagli spalti e le sue condizioni sembravano gravi.
LA COMMISSIONE
- - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- - uditi l’Arbitro e la Società reclamante;
- - rilevata, alla luce delle successive dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, l’insussistenza delle violazioni ascritte all’odierna reclamante, la cui sanzione pecuniaria pertanto deve essere annullata.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Mercatellese annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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