COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73, CALCIATORE CIAVATTINI FRANCESCO, CALCIATORE BORDICCHIA MATTEO, avverso sanzioni merito gara Autogriffe – Pietralacroce, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 42 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73, CALCIATORE CIAVATTINI FRANCESCO, CALCIATORE BORDICCHIA MATTEO, avverso sanzioni merito gara Autogriffe – Pietralacroce, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 42 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre, con la partecipazione anche di alcuni sostenitori della squadra locale. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le Società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 100,00. Lo stesso Giudicante sanzionava i calciatori Spadaro Marco, Bordicchia Matteo e Ciavattini Francesco, tutti tesserati per l’A.S.D. Pietralacroce 73, squalificando il primo per tre gare effettive e gli altri due per quattro gare effettive ciascuno. Comminava infine la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 all’allenatore Donnini Massimo per essere entrato sul terreno di gioco, senza autorizzazione, per colpire un giocatore della squadra avversaria e per avere successivamente partecipato alla ridetta rissa. Avverso tali provvedimenti hanno proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pietralacroce 73 ed i calciatori Ciavattini Francesco e Bordicchia Matteo, in proprio, contestando la veridicità dei fatti descritti in referto e fornendo una propria versione degli stessi. A dire della reclamante, i propri tesserati, nell’occasione, furono in realtà oggetto di aggressione fisica da parte degli avversari e di due sostenitori locali, entrati abusivamente in campo. Nessuna responsabilità, neppure oggettiva, le sarebbe pertanto ascrivibile, essendo evidente che la sospensione della gara fu determinata dal comportamento violento posto in essere dai sostenitori locali e non impedito, come dovuto, dai dirigenti e tesserati della Società ospitante. Negava ogni addebito a carico dei propri tesserati sanzionati, asserendo che gli stessi si limitarono a difendere la loro incolumità fisica e quella dei propri giocatori, nel caso dell’allenatore Donnini. Il Ciavattini asseriva di essere stato colpito da un calciatore avversario con una violenta testata al volto che gli provocava una grave e copiosa perdita di sangue, la momentanea perdita dei sensi e conseguente caduta a terra, ove riceveva i primi soccorsi. Veniva poi accompagnato negli spogliatoi da alcuni compagni e successivamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Osimo per le cure delle gravi conseguenze subite. Nelle condizioni descritte non avrebbe pertanto potuto porre in essere alcuno dei fatti erroneamente ascrittigli. Il Bordicchia negava ogni addebito a proprio carico, asserendo di essere stato spinto a terra e colpito al volto con un calcio da uno dei due sostenitori locali entrati abusivamente in campo. Tutti i reclamanti concludevano chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate ovvero, in subordine, una loro riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Alle richieste audizioni, la Società ed i calciatori reclamanti in proprio ribadivano le argomentazioni già esposte nei proposti gravami, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente precisato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo quindi sospeso definitivamente l’incontro al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo. Motivi della decisione La Commissione, letti i reclami, previa loro riunione per connessione oggettiva, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, la Società ed i calciatori reclamanti in proprio, ritiene che i gravami possano essere accolti solo in parte. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre, dei loro dirigenti ed alcuni sostenitori locali in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirla. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha eccessiva importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione della perdita della gara, per l’ovvia considerazione che, in sede di rissa, non è possibile stabilire chi sia l’aggressore e chi l’aggredito. La Commissione ritiene quindi di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono insuscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società reclamante, anche per quanto attiene l’entità della sanzione pecuniaria. Alla luce dell’espletata istruttoria, la condotta dei calciatori coinvolti deve essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e quindi punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista. Mentre la gravità della condotta posta in essere dall’allenatore Donnini giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, tenuto conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva”. P.Q.M. la Commissione, previa loro riunione, in parziale accoglimento dei reclami come innanzi proposti dall’A.S.D. Pietralacroce 73 e dai calciatori Ciavattini Francesco e Bordicchia Matteo, in proprio, così decide: - - riduce a tre giornate di gara le sanzioni delle squalifiche comminate ai calciatori Ciavattini Francesco e Bordicchia Matteo; - - respinge nel resto. Ordina restituirsi le relative tasse.
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