COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AUTOGRIFFE avverso sanzioni merito gara Autogriffe – Pietralacroce, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 42 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AUTOGRIFFE avverso sanzioni merito gara Autogriffe – Pietralacroce, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 42 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Petrillo Fabrizio e Volpe Alessandro, entrambi tesserati per l’A.S.D. Autogriffe, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ciascuno, con identica motivazione, “perchè identificato dal Direttore di gara, mentre partecipava attivamente alla rissa generale, colpendo con calci e pugni tesserati avversari”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Autogriffe, negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e contestando la possibilità dell’Arbitro di identificare, nella difficile situazione ambientale creatasi, i giocatori che partecipavano attivamente alla rissa. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che entrambi i calciatori Petrillo e Volpe, intervenuti a difesa di un loro compagno di squadra, parteciparono attivamente alla rissa. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito l’Arbitro;   ritenuti i calciatori Petrillo e Volpe responsabili delle violazioni loro ascritte;   ritenuto che la condotta dei ridetti tesserati vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista;   ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Autogriffe, per l’effetto riducendo le squalifiche comminate ai calciatori Petrillo Fabrizio e Volpe Alessandro a tre giornate di gara ciascuno. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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