COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PORT CAFE’ avverso decisioni merito gara A.S.D. Real Ancaria – S.S. Port Cafè, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 46 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PORT CAFE’ avverso decisioni merito gara A.S.D. Real Ancaria – S.S. Port Cafè, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 46 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, imponeva alla S.S. Port Cafè l’obbligo “di risarcire il danno della porta causato da propri tesserati, che verrà quantificato e liquidato dal C.R.M. in conformità delle vigenti normative impartite dalla F.I.G.C. – L.N.D.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Port Cafè chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento. L’A.S.D. Ancaria faceva pervenire a questa Commissione proprie deduzioni. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udita la S.S. Port Cafè, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto, sia pur per motivi diversi da quelli addotti dalla reclamante. A norma dell’art. 45, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia sportiva sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti, è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche. Secondo l’insegnamento della Corte Federale, mentre l’aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, l’accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza della Commissione Vertenze Economiche. In materia risarcitoria solo detta Commissione - e non anche il Giudice Sportivo – è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo. In conclusione, i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno. Ne deriva l’annullamento della delibera impugnata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Port Cafè annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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