COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SANGIORGESE avverso decisioni merito gara Lokomotiv – Sangiorgese, del 31.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SANGIORGESE avverso decisioni merito gara Lokomotiv – Sangiorgese, del 31.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata in data 9 marzo 2006 dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 109 e dal Comitato Provinciale di Pesaro il 10 marzo 2006 sul Com. Uff. n. 50. Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 13 aprile 2006, quindi ben oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 5 aprile 2006, data di pubblicazione del Com. Uff. recante gli impugnati provvedimenti del Giudice Sportivo. All’odierna riunione è comparsa la Società reclamante ribadendo le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Nessuno è comparso per la Società resistente, pur ritualmente convocata. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sangiorgese per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito di cui alla citata normativa pubblicata sul citato Com. Uff. n. 109.
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