COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FIRMUM avverso sanzioni merito gara Firmum – Montefiore, del 19.3.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 45 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FIRMUM avverso sanzioni merito gara Firmum – Montefiore, del 19.3.2006 - Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 45 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Lamponi Matteo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2008 “perché, al termine della gara, mentre l’Arbitro si dirigeva verso la sua autovettura, veniva dal giocatore coperto di insulti e, nonostante fosse tenuto da un proprio compagno, si divincolava colpendolo con un calcio violento alla coscia”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Firmum, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi, supportata anche da prove testimoniali specificamente indicate. Secondo la reclamante, mai il proprio tesserato colpì l’Arbitro, ma si limitò a sfiorare con un calcio la borsa che questi portava in mano. La medesima Società deducendo, quale attenuante, il particolare clima di tensione creatosi in campo e la giovane età del proprio calciatore, concludeva chiedendo un’equa riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, al termine dell’incontro, nel parcheggio dell’impianto sportivo, il Lamponi gli si avvicinò e, insultandolo, lo colpì con un calcio alla coscia, nonostante fosse trattenuto da un suo compagno di squadra. Il gesto, intenzionale e volontario, gli procurò momentaneo dolore, senza alcuna altra conseguenza fisica. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito il Direttore di gara;   ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;   ritenuta provata la responsabilità del Lamponi in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, al termine dell’incontro, dapprima insultato e poi colpito con un calcio alla coscia il Direttore di gara;   ritenuto che il clima di particolare tensione creatosi in campo non giustifica né attenua la responsabilità del tesserato per le violazioni da questi poste in essere peraltro al termine dell’incontro,   ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;   ritenuto tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto;   ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto della giovane età dell’incolpato, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Firmum, per l’effetto riducendo al 30 marzo 2007 la sanzione della squalifica del calciatore Lamponi Matteo. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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