COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SENIGALLIA CACLIO avverso esito gara Sassoferrato – Senigallia Calcio, del 15.4.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SENIGALLIA CACLIO avverso esito gara Sassoferrato – Senigallia Calcio, del 15.4.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, la società Senigallia Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Rossini Roberto, in posizione irregolare in quanto squalificato come risultante dal Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2006 del Comitato Provinciale di Ancona.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Rossini Roberto risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 44 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;
visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Senigallia Calcio, per l’effetto infliggendo alla S.C. Sassoferrato Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Capitanelli Fabio, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Rossini Roberto la squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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