COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso esito gara Olimpia Calcio Cuccurano – Belforte Calcio, del 23.4.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso esito gara Olimpia Calcio Cuccurano – Belforte Calcio, del 23.4.2006 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, l’A.S.D. Belforte Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Biagioni Christian in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso inconfutabilmente che il calciatore Biagioni Christian, nato il 24 maggio 1976, non era tesserato a favore dell’A.S.D. Olimpia Calcio Cuccurano alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso calciatore ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento;   visti gli artt. 8 e 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Belforte Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Olimpia Calcio Cuccurano la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni quindici al sig. Busca Gloriano, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al calciatore Biagioni Christian la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it