COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CICOGNA CALCIO BELLOCCHI avverso esito gara Cicogna – Tavoleto, del 23.4.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CICOGNA CALCIO BELLOCCHI avverso esito gara Cicogna – Tavoleto, del 23.4.2006 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” Con nota del 24 aprile 2006 l’A.S.D. Cicogna Calcio Bellocchi preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso l’esito della gara indicata in epigrafe. La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA COMMISSIONE visto l’art. 29, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva, nonché le disposizioni di cui al Com Uff. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicate in data 9 marzo 2006 sul Com. Uff. n. 109 dal Comitato Regionale Marche, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cicogna Calcio Bellocchi ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
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