COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 08/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. NUOVA MATENANA avverso esito gara Longobarda – Nuova Matenana, del 29.4.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 08/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. NUOVA MATENANA avverso esito gara Longobarda – Nuova Matenana, del 29.4.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 1, l’A.S. Nuova Matenana ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Polidori Marco, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 49 del 12.4.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, sanzione non ancora scontata per non essersi l’A.S. Longobarda presentata al successivo incontro di Campionato.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Polidori Marco, espulso nella gara Longobarda – Porchia, avrebbe dovuto scontare la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 49, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato;
ritenuto che il ridetto calciatore Polidori, pur non partecipando alla successiva gara Ortezzanese – Longobarda, non ha scontato la squalifica in quanto la sua Società, non presentandosi, ha rinunciato a disputare questo incontro, come accertato dal competente Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 51 del 27 aprile 2006;
rilevato infatti che a norma dell’art. 17, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva, se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva;
ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata;
visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Nuova Matenana, per l’effetto infliggendo all’A.S. Longobarda la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Gentili Stefano, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Polidori Marco la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito
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