COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO C.S. LORETO A.S.D. avverso sanzioni merito gara C.S. Loreto – Candia Baraccola, del 28.1.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO C.S. LORETO A.S.D. avverso sanzioni merito gara C.S. Loreto – Candia Baraccola, del 28.1.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Pantanetti Federico, tesserato a favore del C.S. Loreto A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “espulso per comportamento intimidatorio nei confronti dei componenti la panchina della squadra avversaria, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo il C.S. Loreto A.S.D., chiedendo un’equa riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice al proprio calciatore.
Ammetteva la reclamante che il Pantanetti, alla notifica del provvedimento, rispose all’Arbitro in modo non opportuno, negando tuttavia il motivo dell’espulsione, in quanto lo stesso, nell’occasione, si sarebbe avvicinato alla panchina avversaria solamente per recuperare un pallone.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Pantanetti per le urla e le proteste da questi proferite all’indirizzo dei componenti della panchina della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento lo insultava, dirigendosi verso di lui sino a breve distanza. Lo stesso calciatore si allontanava spontaneamente, senza l’intervento di nessuno e senza proferire minacce.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Le dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria hanno confermato il comportamento del Pantanetti in merito alla sua espulsione, ma ne hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità, la condotta posta in essere nei confronti dell’Arbitro, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi contenuti di minaccia.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.S. Loreto A.S.D. riduce la sanzione della squalifica del calciatore Pantanetti Federico a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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