COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 22/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. FABRIANO FIVE FOOTBALL 96 avverso esito gara Castelplanio Angeli – Fabriano Five Football 96, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 22/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. FABRIANO FIVE FOOTBALL 96 avverso esito gara Castelplanio Angeli – Fabriano Five Football 96, del 28.1.2006 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 8 a 4, l’A.S. Fabriano Five Football 96 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Scaloni Simone, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 32 del 25.1.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. 1. 9. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti dai quali si evince la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Scaloni Simone risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 32 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;   rilevato altresì che il sig. Giansanti Paolo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, non risulta essere tesserato per l’U.S. Castelplanio Angeli;   visto l’att. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. 2. 10. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Fabriano Five Football 96, per l’effetto infliggendo all’U.S. Castelplanio Angeli la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara suindicata. Commina altresì al calciatore Scaloni Simone la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone la trasmissione degli atti al competente Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ancona per quanto di competenza in merito al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra dell’U.S. Castelplanio Angeli, risultato non tesserato. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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