COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 22/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO SIG. STRACCI GIULIANO avverso sanzioni merito gara Robur – Pollenza, del 4.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 35 dell’8.2.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 22/2/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO SIG. STRACCI GIULIANO avverso sanzioni merito gara Robur – Pollenza, del 4.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 35 dell’8.2.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al dirigente Stracci Giuliano, tesserato a favore della Robur A.S.D., la sanzione dell’inibizione fino al 3 aprile 2006 “perché a fine gara colpiva con la bandierina l’allenatore ospite sulla bocca provocandogli un leggero taglio interno del labbro.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il Dirigente sanzionato, negando ogni addebito a proprio carico, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo pertanto l’annullamento della sanzione inflittagli dal primo Giudice.
In particolare il reclamante contestava la possibilità dell’Arbitro, nella difficile e confusa situazione ambientale creatasi, di aver potuto vedere quanto riportato nel referto: il tutto sarebbe stato riferito dall’allenatore Travaglini, il quale lo avrebbe convinto mostrandogli una piccola ferita sul labbro superiore.
Asseriva il reclamante di essersi attivato al fine di salvaguardare l’incolumità del Direttore di gara, essendo peraltro, nell’occasione, anche il dirigente addetto all’arbitro.
Alla richiesta audizione, il dirigente Stracci ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che al termine dell’incontro in esame, all’uscita dal terreno di gioco, vi fu una discussione tra i componenti delle due squadre. Ha precisato di avere visto chiaramente il dirigente Stracci colpire con la bandierina alla bocca, provocandogli una leggera ferita, l’allenatore della squadra avversaria con il quale, in precedenza, durante la gara, aveva avuto una discussione. Ha escluso che lo stesso abbia agito, nell’occasione, per difenderlo.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara ed il reclamante, ritiene che il gravame non possa essere meritevole di accoglimento.
I fatti, come risultanti dagli atti ufficiali, non lasciano dubbi circa la loro gravità e la responsabilità dell’odierno reclamante, le cui affermazioni contrarie pertanto devono essere disattese.
Il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali ed in particolare del referto arbitrale e delle successive dichiarazioni del Giudice di gara, ribadiscono l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione.
P. Q. M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal dirigente Stracci Giuliano, tesserato per la Robur A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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