COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. CASININA CALCIO avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – S.S. Casinina, del 18.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 69 del 22.12.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. CASININA CALCIO avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – S.S. Casinina, del 18.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 69 del 22.12.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla S.S. Casinina la sanzione dell’ammenda di € 1.032,00 “per aver, durante la gara, alcuni propri sostenitori, rivolto all’arbitro frasi razziste e per aver al termine dell’incontro alcuni propri tesserati, peraltro non identificati, rivolto al direttore di gara frase razzista.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Casinina Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento dell’ammenda, ovvero, in subordine, una congrua riduzione della stessa. A dire della reclamante, gli insulti provennero da un gruppo di giocatori, posizionati fuori dal recinto di gioco ed estranei ad entrambe le squadre in campo. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, contestando l’attribuibilità delle frasi ai propri sostenitori, essendo presenti in tribuna anche sostenitori avversari. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che più volte, nel corso dell’incontro, un gruppo di circa venti sostenitori, con certezza della squadra ospite, indirizzò frasi razziste nei suoi confronti. Ha escluso che qualcuno della società Casinina sia intervenuto per farle cessare. Ha infine confermato i fatti ascritti ai tesserati della squadra ospite, al termine dell’incontro. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;   ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro contestati;   disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine alle manifestazioni comunque espressioni di discriminazione razziale poste in essere da alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività delle medesime né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farle cessare;   ritenuto tuttavia che, nel caso di specie, possa essere applicata la sanzione prevista dall’art. 10 del Codice di giustizia sportiva nel minimo edittale, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società e dei parametri costantemente seguiti da questa Commissione;   visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Casinina, per l’effetto riducendole la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 (mille/00). Ordina restituirsi la relativa tassa.
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