COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO AMATORI CALCIO APPIGNANO avverso decisioni merito gara Pollenza – Amatori Appignano, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 26 del 29.12.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO AMATORI CALCIO APPIGNANO avverso decisioni merito gara Pollenza – Amatori Appignano, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 26 del 29.12.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il 17 dicembre 2005 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”, Pollenza – Amatori Appignano, gara che veniva dall’Arbitro sospesa definitivamente al quarantasettesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 0.
La società Amatori Calcio Appignano inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata e, sull’assunto che la gara fosse stata viziata da un evidente errore tecnico dell’Arbitro, avendo questi convalidato una rete mentre il gioco era stato dallo stesso interrotto, ne chiedeva la ripetizione.
L’adito Giudice Sportivo, disattese le lagnanze della reclamante, respingeva il gravame infliggendole la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0.
Lo stesso Giudicante, in esito all’esame degli atti ufficiali della medesima gara, per i gravi fatti ivi descritti, comminava ai calciatori Cassibba Lucio ed Andreucci Mauro, la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 31 dicembre 2006 e 31 marzo 2007. Infliggeva altresì all’allenatore Giulianelli Marco la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2006 e l’ammenda di € 100,00 alla società Amatori Calcio Appignano.
Avverso la predetta delibera la società Amatori Calcio Appignano ha proposto rituale reclamo, riproponendo in questa sede, in merito all’esito gara, le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di ripetizione dell’incontro de quo. Negava ogni addebito a carico dei propri tesserati e, contestando la veridicità del referto arbitrale, chiedeva l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte dal primo Giudice.
Ammetteva la reclamante che alla decisione del Direttore di gara di sospendere definitivamente l’incontro, seguirono reiterate proteste da parte dei propri giocatori, ma negava decisamente gli atti di violenza loro ascritti nei confronti dell’Arbitro. L’allenatore Giulianelli stesso si adoperò per calmare i giocatori e non tenne certo un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.
A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i giocatori della squadra avversaria.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere deciso, al quarantasettesimo minuto del secondo tempo, dopo aver regolarmente convalidato una rete, di sospendere definitivamente l’incontro in quanto erano venute meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dello stesso. La situazione era assolutamente pregiudizievole per la propria incolumità e comunque tale da non consentirgli il proseguimento nella direzione dell’incontro, per l’aggressione fisica e verbale subita da parte di alcuni giocatori della squadra ospite. Il calciatore Andreucci lo afferrò per il collo insultandolo, lo colpì poi con uno schiaffo al volto ed infine gli scagliò una pallonata ad una gamba. Anche il Cassibba, protestando ed insultandolo, lo colpì con uno schiaffo al volto. L’allenatore Giulianelli gli si avvicinò protestando ed insultandolo, reiterando in tale condotta anche negli spogliatoi.
LACOMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• rilevato che l’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei tesserati dell’odierna reclamante, dalla quale discende, a norma degli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva, quella della Società di appartenenza;
• ritenuto che l’Arbitro, con decisione pienamente giustificata, essendosi verificate le condizioni richieste dall’art. 64 delle N.O.I.F., è stato costretto a sospendere definitivamente la gara in seguito all’aggressione fisica e verbale subita da parte dei tesserati della società Amatori Calcio Appignano;
• disattese le lagnanze e le argomentazioni della reclamante, anche in merito all’asserito errore tecnico dell’Arbitro, non avendo le stesse trovato alcun riscontro probatorio;
• ritenuto che la gravità dell’aggressione verbale e fisica posta in essere dai tesserati sanzionati nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura delle pene inflitte agli stessi dal primo Giudice, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tecnico Giulianelli, che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico), mentre può essere accolta la richiesta della reclamante relativamente alla sanzione dell’ammenda.
P.Q.M.
sul reclamo come sopra proposto dalla società Amatori Calcio Appignano, così decide:
- - lo accoglie per quanto attiene la sanzione dell’ammenda comminata alla Società, annullandola;
- - lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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