COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. PIANO SAN LAZZARO avverso sanzioni merito gara Villa 95 – Piano San Lazzaro, dell’11.1.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 80 del 13.1.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO S.S. PIANO SAN LAZZARO avverso sanzioni merito gara Villa 95 – Piano San Lazzaro, dell’11.1.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 80 del 13.1.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Diamanti Andrea, tesserato per la S.S. Piano San Lazzaro, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver a fine gara colpito al volto con uno sputo un dirigente della squadra avversaria.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Piano San Lazzaro chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice al proprio tesserato, ritenuta eccessiva rispetto all’effettivo comportamento da questi messo in atto ed ai normali parametri sanzionatori.
Ammetteva la reclamante il gesto ascritto al proprio tesserato, ma ne ridimensionava la gravità asserendo che si trattò di un gesto di stizza, molto condizionato dallo stato di tensione emotiva derivante dalle offese e dalle provocazioni subite ad opera del dirigente colpito, per tutto l’arco della gara ed al termine della stessa.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Diamanti, al termine dell’incontro, aprendo la porta del proprio spogliatoio, si avvicinò ad un dirigente della squadra avversaria che si trovava lì fuori, attingendolo al volto con uno sputo.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevato che non sussistono dubbi sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore sanzionato per avere colpito con uno sputo al volto un dirigente della squadra avversaria;
ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende;
rilevato che con la nuova formulazione dell’art. 14 del Codice di giustizia sportiva il Legislatore Federale ha determinato in tre giornate di gara il minimo della pena fissato nel caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti;
ritenuto che devono considerarsi irrilevanti le motivazioni che avrebbero indotto il Diamanti a colpire volontariamente con uno sputo il dirigente della squadra avversaria;
ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Piano San Lazzaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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