COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO avverso sanzioni merito gara Olympia Cuccurano – Macerata Feltria, del 7.1.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO avverso sanzioni merito gara Olympia Cuccurano – Macerata Feltria, del 7.1.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Biagioni Cristian, tesserato per la Polisportiva Olympia Cuccurano, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver al termine del primo tempo avvicinato l’allenatore della squadra avversaria colpendolo con un pugno al volto senza causare conseguenze fisiche.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Olympia Cuccurano chiedendo una riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante: • • che il dirigente accompagnatore ufficiale e l’allenatore della squadra avversaria, entrambi allontanati dall’Arbitro al termine del primo tempo, tennero per tutta la durata dell’incontro un comportamento fortemente intimidatorio e minaccioso nei confronti del proprio tesserato e dello stesso Direttore di gara; • • che nella concitazione creatasi al termine del primo tempo, il Biagioni, nel tentativo di difendere il proprio tecnico ed alcuni compagni di squadra dall’aggressione dei sopra citati, dirigente accompagnatore ufficiale ed allenatore, colpiva quest’ultimo con una lieve manata al volto; • • che lo stesso Arbitro descriveva così i fatti comunicando l’avvenuta espulsione del Biagioni. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Biagioni, prima del rientro negli spogliatoi, al termine del primo tempo, colpì con un pugno al volto, senza tuttavia provocargli conseguenze evidenti, l’allenatore della squadra avversaria, il quale aveva rivolto frasi offensive nei confronti della Società ospitante e dell’Arbitro. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del Direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore sanzionato per condotta violenta posta in essere nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria;   rilevato che con la nuova formulazione dell’art. 14 del Codice di giustizia sportiva il Legislatore Federale ha voluto che non vi fossero margini di discrezionalità nel determinare il minimo della pena fissato nel caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, comminando la squalifica per tre giornate;   ritenuto che devono considerarsi irrilevanti le motivazioni che avrebbero indotto il Biagioni a colpire volontariamente con un pugno l’allenatore della squadra avversaria ed il fatto che da tale comportamento, oggettivamente e soggettivamente violento, non sia derivato alcun danno al tecnico, in quanto, secondo la normativa vigente, si richiede, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile, l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico;   ritenuto di dover applicare, nel caso di specie, la sanzione prevista dall’art. 14 del Codice di giustizia sportiva nel minimo edittale, tenuto conto delle modalità del gesto. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Cuccurano, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Biagioni Cristian. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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