COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SPES JESI avverso sanzioni merito gara Spes Jesi – Sirolo Numana, del 10.12.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 69 del 22.12.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SPES JESI avverso sanzioni merito gara Spes Jesi – Sirolo Numana, del 10.12.2005 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 69 del 22.12.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Giampaoletti Alberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2007 perché “a seguito di comunicazione pervenuta allo scrivente G.S. dalla Società Spes Jesi, con la quale viene indicato il giocatore Giampaoletti Alberto quale responsabile dell'atto di violenza perpetrato nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro; si decide: • • di revocare la squalifica, con effetto immediato, al capitano della Soc. Spes Jesi, Ferretti Paolo, cosi riabilitandolo; • • di squalificare il giocatore Giampaoletti Alberto sino al 30.09.2007 per aver colpito a fine gara l'arbitro con una pallonata senza causare peraltro conseguenze fisiche e per aver successivamente colpito lo stesso con un forte calcio da tergo.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Spes Jesi, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice. Asseriva la reclamante che nel finale dell’incontro in esame, attorno al Direttore di gara si creò un assembramento dei propri giocatori che protestavano avverso una sua decisione tecnica non condivisa. Nella confusione creatasi, con spintonamenti generalizzati, lo stesso veniva casualmente ed involontariamente colpito ad una gamba dal Giampaoletti. Non avendo l’Arbitro individuato l’autore del gesto, la sua identificazione avveniva a seguito di successiva comunicazione da parte della medesima Società al competente Giudice Sportivo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato colpito con un calcio alla gamba da un calciatore di riserva, non meglio identificato, nel finale dell’incontro in esame, in occasione delle proteste di alcuni giocatori locali in campo. Ha precisato che il colpo, volontario e portato con il collo del piede, non gli procurò dolore né ebbe conseguenza alcuna. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • rilevato che il calciatore Giampaoletti, “per aver colpito, a fine gara, l’arbitro all’addome con una pallonata senza peraltro procurare allo stesso dolore”; è stato già sanzionato, con la squalifica per quattro gare effettive, dal competente Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato in data 15 dicembre 2005 sul Com. Uff. n. 64 del Comitato Regionale Marche e divenuto definitivo; • • rilevato che le modalità del calcio subito dal Direttore di gara ed ascritto al Giampaoletti, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto; • • ritenuto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, rimanendo comunque l’episodio, seppur deprecabile, circoscritto e grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Spes Jesi, per l’effetto riducendo al 15 maggio 2006 la sanzione della squalifica del calciatore Giampaoletti Alberto, da sommarsi a quella già comminatagli a giornate. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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