COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIO SALSO avverso sanzioni merito gara Rio Salso – Sant’Orso Centinarola, dell’11.1.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 80 del 13.1.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIO SALSO avverso sanzioni merito gara Rio Salso – Sant’Orso Centinarola, dell’11.1.2006 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 80 del 13.1.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Vele Roberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per avere a fine gara colpito al volto con un pugno un dirigente della squadra avversaria, tenendo altresì un comportamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Rio Salso, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice. Asseriva la reclamante che il proprio tesserato, nell’occasione, ripetutamente provocato ed istigato dai componenti della panchina della squadra avversaria, reagì dando una manata al volto, e non un pugno, ad un dirigente del Sant’Orso, con il quale peraltro si scusava a fine gara. Sentito a chiarimenti, l’Assistente Arbitrale, che aveva rilevato i fatti, ha riferito di non avere potuto vedere con esattezza, trovandosi ad una distanza di circa quindici metri ed in corsa, le modalità della condotta ascritta al calciatore Vele nei confronti di un dirigente della squadra avversaria. Ha riferito che lo stesso calciatore aveva riportato una ferita al volto in conseguenza di un fallo di gioco. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Assistente Arbitrale, ritiene che il gravame possa essere accolto. Sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Vele può essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità, la cui tenuità del gesto consente di addivenire all’invocata riduzione della squalifica, tenuto altresì conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Rio Salso, riduce ad una giornata di gara la squalifica del calciatore Vele Roberto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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