COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AUDAX PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Piobbico – Belvederese, del 15.1.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 84 del 19.1.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AUDAX PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Piobbico – Belvederese, del 15.1.2006 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 84 del 19.1.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gentili Paolo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perchè “durante una fase di gioco, nel mentre si apprestava ad una rimessa laterale, colpiva con una manata al volto l’allenatore della squadra avversaria facendolo cadere in terra senza peraltro procurare alcuna conseguenza.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Piobbico, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Asseriva la reclamante che il proprio tesserato, nell’occasione, urtò con la spalla l’allenatore della squadra avversaria, il quale si era frapposto tra il pallone e lo stesso giocatore, al fine di ritardare la ripresa del gioco. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Gentili, mentre correva per raggiungere il pallone e passando vicino alla panchina avversaria, diede una manata all’allenatore avversaria al viso, senza tuttavia procurargli conseguenze fisiche. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, ritiene che il gravame possa essere accolto. Sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Gentili può essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità, la cui tenuità del gesto consente di addivenire all’invocata riduzione della squalifica, tenuto altresì conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Piobbico, riduce ad una giornata di gara la squalifica del calciatore Gentili Paolo. Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it