COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 08/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. ACQUAVIVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Acquaviva – Monteprandonese, del 15.1.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 84 del 19.1.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 08/2/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S. ACQUAVIVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Acquaviva – Monteprandonese, del 15.1.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 84 del 19.1.2006.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche comminava all’allenatore Travaglini Luigi, tesserato per l’A.S. Acquaviva Calcio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 perché “espulso per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al Direttore di gara con fare minaccioso, colpendolo ripetutamente al volto con piccoli schiaffi, che non procuravano dolore. Prima di dirigersi fuori dal terreno di gioco, spintonava l’arbitro, venendo allontanato da un dirigente locale ed in tale frangente rivolgeva al Direttore di gara frasi offensive ed intimidatorie.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Acquaviva Calcio chiedendo per il proprio tecnico una giusta ed equa riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva la reclamante i fatti ascritti al proprio allenatore, ma ne ridimensionava la gravità asserendo che la condotta da questi posta in essere nei confronti dell’Arbitro fu senza dubbio non violenta, uno sfogo, sicuramente errato, scaturito dalla tensione agonistica del momento.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Travaglini, nell’occasione, gli diede alcuni schiaffetti, accompagnati da parole di scherno, precisando che negli stessi non vi furono, nella maniera più assoluta, contenuti o intenti violenti. Ha riferito poi che lo stesso Allenatore lo spinse verso il terreno di gioco per invitarlo a riprendere la gara ed anche in tale occasione la sua condotta fu priva di qualsivoglia intento o contenuto di violenza. Confermava infine le reiterate proteste, i pesanti insulti e le minacce proferite dal Travaglini nei suoi confronti.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevato che a norma dell’art. 32 del Regolamento del Settore Tecnico, i tecnici “devono essere di esempio di disciplina e correttezza sportiva”;
ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Travaglini, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza nei confronti dell’Arbitro;
ritenuto, nel caso di specie, che il contatto con l’Arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare;
ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Acquaviva Calcio, riduce al 30 ottobre 2006 la sanzione della squalifica dell’allenatore Travaglini Luigi.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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