COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Busi – Ambiente, del 14.7.2005 – X° Torneo di Calcio a Cinque Città di Ancona – Com. Uff. n. 5 del 29.7.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Busi – Ambiente, del 14.7.2005 – X° Torneo di Calcio a Cinque Città di Ancona – Com. Uff. n. 5 del 29.7.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Cesaroni Alessio, tesserato per la Polisportiva Collemarino 98, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2006 perché “a fine gara si avvicinava ad un arbitro insultandolo e minacciandolo, spintonandolo in modo violento contro le transenne, procurandogli dolore alla schiena”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino 98, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato, contestando la veridicità del rapporto arbitrale e, in particolare, la possibilità dell’arbitro di identificare, nella difficile situazione ambientale creatasi, l’autore della spinta dallo stesso subita. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante faceva espresso riferimento a possibili testimonianze di compagni di squadra ed avversari del proprio calciatore. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, al termine dell’incontro in esame, allorché stava attendendo l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori, tra gli altri, gli si avvicinò il Cesaroni, identificato con assoluta certezza, che, afferrandolo per un braccio, lo minacciò e lo insultò. Nel contempo lo stesso direttore di gara subiva una forte spinta dall’allenatore ospite che lo faceva sbattere contro le transenne di recinzione. Solo dopo il Cesaroni mollava la presa spingendolo dal braccio di nuovo verso le transenne. Lo stesso direttore di gara precisava di avere accusato dolore alla schiena per l’urto sulle transenne causato dalla sola spinta dell’allenatore. 1.1. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • rilevato che a norma dell’art. 31, lett. A), paragrafo a1, del Codice di giustizia sportiva gli atti ufficiali ed in particolare le dichiarazioni rese dal direttore di gara, “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che pertanto, in questa sede, non si può dare corso all’audizione di testimoni, sicchè le istanze istruttorie della reclamante vanno respinte; • ritenuto il Cesaroni, indicato con certezza dall’arbitro come l’autore dei comportamenti ascrittigli, colpevole delle violazioni contestategli; • ritenuto tuttavia che i fatti siano stati parzialmente ridimensionati sulla base delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, dalle quali non si evidenzia una condotta particolarmente violenta del calciatore sanzionato; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98, per l’effetto riducendo al 31 ottobre 2005 la squalifica del calciatore Cesaroni Alessio. Ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it