COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. GROSSI LEONARDO avverso sanzioni merito gara Riviera delle Palme – Helvia Recina, del 6.6.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Play – out – Com. Uff. n. 155 del 9.6.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°2 del 07/07/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SIG. GROSSI LEONARDO avverso sanzioni merito gara Riviera delle Palme – Helvia Recina, del 6.6.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” - Play – out - Com. Uff. n. 155 del 9.6.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Grossi Leonardo, tesserato per l’A.S. Riviera delle Palme e nell’occasione dirigente addetto all’arbitro, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del Codice di giustizia sportiva fino al 30 giugno 2006 perché “nella qualifica di dirigente addetto agli Ufficiali di gara sedeva non autorizzato in panchina e durante una fase di gioco entrava abusivamente in campo strattonando per il collo un giocatore avversario, che poteva poi riprendere il gioco.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Grossi Leonardo chiedendo, rilevatane la sproporzione, una riduzione della sanzione impugnata.
Asseriva il reclamante di essersi trovato a bordo campo perché chiamato dall’arbitro a sostituire il dirigente addetto al conteggio dei falli allontanato.
Ammetteva di aver messo le mani al collo o al volto del portiere avversario, con gesto tuttavia non violento e nell’intento di allontanarlo, sottraendosi così alla sua aggressione.
Alla richiesta audizione il reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, insistendo nel ritenere eccessiva la sanzione comminatagli dal primo Giudice in relazione alla effettiva gravità del comportamento effettivamente posto in essere.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato di avere invitato il Grossi a sostituire il dirigente addetto alla segnatura dei falli allontanato. Ha riferito di avere altresì allontanato il Grossi per avere questi afferrato e spinto a terra un giocatore della squadra avversaria nella mischia accesasi in campo. Ha precisato che non si trattò di un’aggressione violenta, ma di una spinta portata al collo di un giocatore della squadra avversaria, senza tuttavia fare male. Lo stesso dirigente si allontanò dal terreno di gioco insultando gli arbitri.
1.1. LA COMMISSIONE
- letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ritenuto che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, evidenzia che la condotta del reclamante, pur censurabile, non si estrinsecò in atti di particolare violenza e che la stessa meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare;
- ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Grossi Leonardo, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del Codice di giustizia sportiva al 15 settembre 2005.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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