COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso sanzioni merito gara Monserra – Falconarese, del 5.6.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, play-off – Com. Uff. n. 157 del 16.6.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°2 del 07/07/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso sanzioni merito gara Monserra – Falconarese, del 5.6.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, play-off - Com. Uff. n. 157 del 16.6.2005.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche comminava al calciatore Domenichetti Michele, tesserato per l’A.S. Falconarese, la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2005 perché “a seguito di comunicazione pervenuta a codesto Organo di Giustizia Sportiva da parte della Società Falconarese, con la quale la stessa indica nel sunnominato giocatore il reo del gesto compiuto nei confronti dell'arbitro a fine gara, lancio di una borraccia piena d'acqua all’indirizzo del direttore di gara senza colpire, si riabilita con effetto immediato il capitano della Società sig. Bussoletti Emanuele, squalificando il giocatore reo sino alla data del 30.09.2005.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Falconarese chiedendo una riduzione della sanzione comminata dal primo Giudice al proprio calciatore.
A dire della reclamante il Domenichetti, con gesto istintivo, dettato dalla rabbia per aver perso la gara e la possibilità di accedere allo spareggio finale, lanciò violentemente una borraccia contro la vetrata del tunnel che porta agli spogliatoi, giungendo solo casualmente nei pressi dell’arbitro, al quale tuttavia non era certo indirizzata.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che a fine gara, allorché stava percorrendo, insieme ad un proprio assistente, il tunnel di collegamento con gli spogliatoi, sentiva un colpo e, giratosi, notava una borraccia d’acqua rotolare, per circa un metro, verso di lui. La stessa proveniva certamente dai giocatori ospiti, unici presenti nel tunnel.
1.1.1. LA COMMISSIONE
- letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ritenuto, alla luce delle precisazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, che non vi è prova che il gesto sanzionato ed ascritto al Domenichetti in base alla dichiarazione della stessa reclamante, fosse diretto all’arbitro o al suo assistente;
- ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
1.2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Falconarese, per l’effetto riducendo al sofferto la sanzione della squalifica del calciatore Domenichetti Michele.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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