COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 29/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso esito gara Matelica – Potenza Picena, dell’11.9.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S.D. Potenza Picena ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Marchegiani Manuele, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 149 del 26.5.2005 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 29/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso esito gara Matelica – Potenza Picena, dell’11.9.2005 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S.D. Potenza Picena ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Marchegiani Manuele, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 149 del 26.5.2005 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Marchegiani Manuele, avendo riportato la seconda ammonizione nella gara di play-out del Campionato di Eccellenza Regionale, Porto S. Elpidio – Matelica, del 22 maggio u.s., avrebbe dovuto scontare la conseguente, automatica e residua squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 149, non partecipando al primo incontro del campionato successivo, cioè quello in esame, ai sensi dell’art. 17, 6° comma, del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Marchegiani ha partecipato alla gara emarginata in posizione irregolare;  visti gli artt. 13, 12° comma, e 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena, infligge alla S.S. Matelica la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Ottaviani Gianni, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Marchegiani Manuele la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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