COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 06/10/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 11/09/2005 FERMIGNANESE – CALDAROLA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 06/10/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 11/09/2005 FERMIGNANESE - CALDAROLA A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.21 del 15/09/2005.-Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società Fermignanese con il quale la stessa viene a richiedere l'applicazione in danno della società Caldarola della perdita della gara per violazione del disposto del C.U. n.1.del Comitato Regionale Marche del 07/07/2005 che prevede l'obbligo per le squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara almeno due giocatori nati rispettivamente dall'01/01/1986 in poi e dall'01/01/ 1987 in poi;deduce la reclamante che nella gara in epigrafe, al minuto 39 della seconda frazione di gioco la società Caldarola effettuava la sostituzione di un calciatore nato nel 1987 con uno nato nel 1986 e che solo successivamente alla ripresa del gioco, precisamente al minuto 40 del secondo tempo la società Caldarola provvedeva ad un'altra sostituzione facendo entrare sul terreno di gioco un giocatore nato nel 1987. Sostiene peraltro la reclamante che dal minuto 39 al minuto 40 del secondo tempo la società Caldarola non ha impiegato alcun calciatore nato successivamente al 01/01/1987 violando per l'effetto l'imperativo disposto di cui sopra.-Esaminate le controdeduzioni della società resistente con le quali la stessa viene a richiedere la reiezione del reclamo proposto dalla società Fermignanese in quanto infondato.Deduce la resistente al riguardo che al minuto 39 del secondo tempo veniva effettivamente sostituito un calciatore nato dopo lo 01/01/1987 ma che subito dopo, prima che il gioco venisse ripreso, la società Caldarola provvedeva ad una nuova sostituzione facendo entrare in campo un giocatore nato dopo lo 01/01/1987. Cosicchè, conclude la resistente, vi è stato da parte loro il pieno rispetto della disposizione regolamentare che prevede la contemporanea presenza in campo,per l'intera durata del la gara,di due giocatori nati rispettivamente dopo lo 01/01/1986 e dopo lo 01/01/1987. Nella specie,continua la resistente, fino al minuto 39 del secondo tempo erano presenti in campo i calciatori Di Francesco Ariel (1987) e Poci Fabricio (1986) mentre dopo le due sostituzioni, effettuate contestualmente e prima che il gioco riprendesse, erano pre senti i calciatori Grasselli Leonardo (1987) ed il ridetto Poci Fabricio. Visto il referto arbitrale, si rileva che il direttore di gara ha espressamente annotato che al minuto 39 del secondo tempo la società Caldarola sostituiva il numero 11 (Di Francesco Ariel) con il numero 13 (Ubaldi Giacomo, classe 1977) e subito dopo e prima che il gioco riprendesse la società Caldarola sostituiva il numero 10 (Di Gioia Giu seppe, classe 1979) con il numero 16 (Grasselli Leonardo, classe 1987) -Ritenuto che la circostanza espressamente indicata dal direttore di gara, secondo la quale le sostituzioni de quibus sono state effettuate dalla società resistente prima che il gioco riprendesse, comprova la non violazione da parte della società ridetta del disposto regolamenta re di cui al C.U. n.1 sopra descritto. Ciò poichè, in effetti nel caso di specie, la società Caldarola ha impiegato per l'intera durata della gara i calciatori nati nel 1986 e nel 1987, non dovendosi considerare tempo di gara il periodo intercorso tra una sostituzione e l'altra in quanto il gioco era fermo. P.Q.M.; si decide di respingere il reclamo proposto dalla società Fermignanese e di incamerare la relativa tassa; Di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo di Fermignanese: 1 – Caldarola: 1
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